C’è l’obbligo di un accompagnatore sugli scuolabus? Ecco cosa prevede la legge
Il servizio di trasporto scolastico è regolamentato da norme precise, che ne definiscono i vari aspetti, tra cui quello relativo alla sicurezza.
Ma oltre alla sicurezza su strada, garantita da mezzi moderni e a norma e da autisti professionisti, c’è un altro tipo di sicurezza da considerare, ovvero quella interna allo scuolabus, che richiede la presenza di un supervisore che vigili sugli studenti e li assista in caso di bisogno.
Ma in Italia vige o no l’obbligo di un accompagnatore sugli scuolabus per gli alunni più piccoli? Scopriamo cosa prevede la normativa a riguardo, ma prima vediamo chi ha il compito di organizzare e gestire il trasporto scolastico e chi ha diritto ad usufruirne.
A chi spetta garantire il servizio scuolabus e chi ne ha diritto
La normativa sul trasporto scolastico, nello specifico il Decreto Legislativo 112/1998, afferma che spetta alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori, ai Comuni garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola dell’infanzia inclusa.
Un altro Decreto Legislativo (63/2017), inoltre, afferma che questi enti locali sono tenuti a garantire il trasporto scolastico in quanto servizio fondamentale per il diritto allo studio di tutti gli studenti delle scuole dell’obbligo, senza distinzioni.
Hanno diritto al trasporto tramite scuolabus, quindi, tutti gli alunni fino ai 16 anni, residenti nel bacino di utenza di un plesso scolastico. Alle famiglie degli studenti spetta il compito di fare domanda di iscrizione al servizio, seguendo le modalità dettate dal proprio Comune o dalla Provincia di pertinenza.
Obbligo accompagnatore scuolabus: la normativa italiana
Tornando alla questione circa la presenza di un accompagnatore sugli scuolabus le attuali leggi in vigore non prevedono l’obbligo della presenza di un accompagnatore sui mezzi destinati al trasporto scolastico degli alunni più piccoli.
Tuttavia, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23464 del 19 novembre 2010, in seguito ad un danno arrecato da un alunno di 10 anni ad un altro bambino, ha precisato che un alunno di quella età non può considerarsi maturo e per questo, in caso di danni, il risarcimento spetta al Comune. La stessa sentenza afferma che, anche in mancanza di un obbligo normativo, il Comune è comunque tenuto a “garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico” proprio in considerazione dell’età dei passeggeri.
Per quando riguarda gli studenti con disabilità, nel 2008 il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito l’obbligo del trasporto con assistenza anche per le scuole superiori (a carico delle Province).
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